Uno sguardo cattolico sul presente

Nuova legge fondamentale per lo Stato del Vaticano: maggiore precisione tecnica e organizzativa per il governo di Leone XIV

La nuova legge, che entra in vigore con effetto immediato, riorganizza il potere esecutivo, ristruttura il potere giudiziario e precisa diversi articoli normativi nell'ambito legislativo dello Stato del Vaticano.

Maria José Atienza

31 luglio 2026

Governatorato dello Stato del Vaticano.
Sede del Governatorato dello Stato del Vaticano ©OSV

L'Ufficio Stampa della Santa Sede ha reso nota, questa mattina, la nuova Legge fondamentale dello Stato del Vaticano.

In una nota esplicativa, il Governatorato della Città del Vaticano sottolinea che tale rinnovamento era necessario a causa delle «nuove esigenze di governo e di alcune importanti modifiche normative intervenute negli ultimi anni».

Con questa promulgazione, Leone XIV abroga l'ultima Legge Fondamentale, firmata da Papa Francesco il 13 maggio 2023, e introduce una maggiore precisione tecnica e organizzativa attraverso la riorganizzazione della funzione esecutiva.

La nuova legge definisce esplicitamente la leadership e la capacità di delega del Presidente del Governo, individua gli organi della funzione giudiziaria e conferisce maggiore flessibilità alla funzione legislativa, prevedendo la delega eccezionale di leggi da parte del Papa e la partecipazione facoltativa dei consiglieri.

Attività legislativa

Per quanto riguarda l’attività legislativa, la nuova legge sottolinea che «la funzione legislativa, salvo nei casi in cui il Sommo Pontefice intenda riservarsela o delegarla in via eccezionale a un altro organo, è esercitata dalla Commissione Pontificia per lo Stato della Città del Vaticano». La legge del 2023 prevedeva solo la possibilità che fosse esercitata dal Papa o dalla Commissione Pontificia per lo Stato della Città del Vaticano».

Per quanto riguarda la partecipazione alle riunioni della Commissione Pontificia, il nuovo testo precisa che il vicesegretario partecipa «se viene designato» e consente al Presidente della Commissione Pontificia di invitare anche il Consigliere generale. La legge precedente prevedeva la partecipazione del Segretario e del Vice Segretario in qualità di consulenti.

Inoltre, viene modificato un punto relativo all’interpretazione delle leggi da parte del Presidente della Pontificia Commissione, il quale ora «potrà presentare al Comitato una richiesta di parere su una questione giuridica che non richieda un’interpretazione autentica», mentre nella legge precedente tale richiesta doveva provenire da un’istituzione della Santa Sede.

Cambiamento evidente nella funzione esecutiva

È proprio il ruolo esecutivo del governo quello che subisce i cambiamenti più significativi rispetto alla legge del 2023, poiché il nuovo testo ridefinisce profondamente la ripartizione delle responsabilità tra il presidente del governo, il segretario generale e il sottosegretario generale.

A tal proposito, la nuova legge aggiunge un intero articolo dedicato a definire che il Presidente garantisce la governance dello Stato, stabilisce le linee guida amministrative e relative al personale e introduce la possibilità di delegare funzioni esecutive al Segretario Generale o al Vice Segretario Generale.

La Legge XIV definisce inoltre le modalità di nomina del Segretario Generale, che viene nominato dal Sommo Pontefice su proposta del Presidente, per un mandato di 5 anni. Stabilisce inoltre che egli sia responsabile della custodia e dell’apposto del sigillo ufficiale dello Stato e che agisca secondo le direttive del Presidente.

La nuova legge prevede inoltre l'eventuale istituzione della figura del vicesegretario/adjunto, precisando che non si tratta di una carica strettamente obbligatoria.

Potere giudiziario

Per quanto riguarda l’attività giudiziaria, la nuova legge specifica chiaramente gli organi giudiziari che esercitano la funzione giudiziaria nello Stato del Vaticano: il Tribunale, la Corte d’Appello, il Tribunale di Cassazione e la Procura (per le indagini e il procedimento penale), facendo riferimento diretto alla Legge sul Potere Giudiziario per quanto riguarda la loro personalità giuridica.

A questo proposito, si discosta nettamente dalla formulazione della legge precedente, che faceva riferimento, in modo vago, a «gli organi istituiti nell’ambito del sistema giudiziario e ad altri organi ai quali la legge attribuisce competenze in materia specifica».

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